Da alcuni anni
lEuropa sta attraversando un periodo di
transizione pieno di conflitti e senza un modello
predominante. Può quindi contare solo su se stessa;
la ricerca di equilibrio e nuove ambizioni di potere
delineano il suo singolare profilo.
Dopo la seconda guerra
mondiale si delineò il processo creativo verso la
cooperazione per garantire la sopravvivenza
dellEuropa. Nel 1946 venne per la prima volta
formulata lidea decisiva di fondare gli Stati
Uniti Europei sotto la guida di Francia e Germania.
Da un lato gli stati occidentali desideravano unirsi
per scongiurare pericolose iniziative di singoli
stati, dallaltro gli americani sostenevano il
progetto di unUnione europea perché speravano
in una maggiore distensione internazionale.
La creazione
dellOECE, Organizzazione Europea di
Cooperazione Economica che proponeva un mercato
comune (1948), mostrò chiaramente che la situazione
internazionale poteva notevolmente accelerare il
processo di unificazione europea.
Nel maggio dello stesso
anno vi fu inoltre il Congresso europeo
dellAia, il quale sollecitò la fondazione del
Consiglio dEuropa.
Successivamente, il 18
aprile 1951, si giunse alla firma del trattato
istitutivo della Comunità Europea del Carbone e
dellAcciaio (CECA), che entrò in vigore il 23
luglio 1952, la quale aveva il compito di creare un
mercato comune di queste materie prime e dei loro
prodotti derivati, che ne permesse il controllo, la
pianificazione e lo sfruttamento.
I rappresentanti degli
stati membri della CECA firmarono, nel maggio 1952,
il trattato che istituiva la Comunità Europea di
Difesa (CED). Liniziativa aspirava a creare un
esercito europeo comune, sotto lautorità di un
ministro europeo della difesa, e, nel giro di due
anni, doveva essere integrata con la CECA nella
Comunità europea.
Alla conferenza dei
ministri degli Esteri della CECA tenutasi a Messina
l1-2 giugno 1955, si decise di avviare i
negoziati per lintegrazione in altri settori.
Da qui nacquero i trattati di Roma, firmati il 25
marzo 1957 che istituivano la Comunità Economica
Europea (CEE), la quale proponeva di allargare la
libera circolazione di persone, capitali e
beni/servizi. Gli stati fondatori della CECA
aspiravano ad ununione doganale
nellambito della CEE.
L1 gennaio del
1973 la CEE venne ampliata verso il Nord con
lentrata della Danimarca, dellIrlanda e
del Regno Unito. I negoziati per ladesione,
avviati il 30 giugno 1970, si conclusero il 22
gennaio 1972 con la firma dei trattati a Bruxelles.
Alla fine degli anni
70, si fece un bilancio obiettivo del processo
di integrazione europea. Il risultato di tale
bilancio registrò sia successi e conquiste che
inadempimenti e lacune:
- I principali
ostacoli alla libera circolazione delle merci
erano stati eliminati ed era stata introdotta
una tariffa doganale comune: si procedeva
quindi, ad una politica di liberalizzazione
degli scambi, ciò nonostante esistevano
ancora formalità doganali;
- settori
politicamente rilevanti erano passati sotto
il controllo della Comunità portando al
benessere economico dellEuropa
occidentale;
- era stata
introdotta una politica commerciale estera
comune;
- la rete di accordi
e di associazione creata dalla Comunità ha
rafforzato la sua posizione internazionale.
Tuttavia
lobiettivo di ununione economica e
monetaria non era ancora raggiunto. Così vennero
creati nuovi strumenti che non rientravano nelle
finalità della Comunità meccanismi di credito.
Per esempio lo SME,
ossia il Sistema Monetario Europeo che è entrato in
vigore il 1 gennaio 1979. Gli ideatori sono stati il
presidente francese Giscard dEstaing e il
cancelliere tedesco Helmut Schmidt. Sostanzialmente
lo SME lasciava intatta la sovranità dei
partecipanti in campo monetario e introduceva, seppur
ancora vaghe, disposizioni in materia di meccanismo
di cambio e di intervento delle banche e vari
meccanismi di credito.
Venne introdotto
lecu (European Currency Unit): esso è un
valore di riferimento artificiale tra le varie
monete. Questa moneta artificiale/bancaria e di conto
corrisponde al valore medio di tutte le monete che
partecipano allo SME. Lecu serve in primo luogo
quale valore di riferimento e denominatore nel quadro
del meccanismo di cambio e di intervento, nonchè per
il funzionamento nel quadro di transazioni
internazionali quale moneta di emissione o di
investimento sui mercati internazionali.
- Il meccanismo
di cambio e di intervento funziona
mediante una griglia di parità:
per ciascuna moneta dello SME viene fissato
un tasso centrale in ecu. Incrociando i tassi
centrali in ecu, si ottiene una serie di
parità bilaterali per ciascuna delle monete
che partecipano al meccanismo di intervento;
al di sopra e al di sotto del tasso centrale
viene fissato il margine di fluttuazione.
Inizialmente il margine
era fissato per la maggior parte dei paesi a +
2,25% rispetto alla parità centrale. Per Regno
Unito, Italia e Spagna il margine era del 6%.
Allinizio dellagosto 1993 il margine di
fluttuazione è stato allargato al 15%. Quando una
moneta raggiunge il tasso limite di intervento, la
banca centrale di quel paese deve limitare i
movimenti delle altre divise vendendo o acquistando
sul mercato del cambio, ossia opponendo operazioni
contrarie alloscillazione della valuta
(lItalia è rientrata nello Sme nel 1996).
Più i margini di
fluttuazione sono stretti, più i partecipanti allo
SME devono allineare la loro politica monetaria e
quindi si restringe lo spazio di manovra delle banche
centrali.
I margini di
fluttuazione permettono di osservare il livello di
integrazione tra le politiche monetarie dei vari
stati membri, infatti, se la moneta si discosta
troppo dal proprio tasso centrale, questo clima deve
essere modificato cioè riallineato.
- I tre
meccanismi di credito dello SME sono
stati creati tra il 1972 e il 1979. Essi
permettono di concedere un sostegno ad
uno Stato membro a varie condizioni, ad
esempio:
a) Se una banca
centrale deve intervenire ma non ha le riserve
sufficienti, può ottenere un finanziamento a
brevissima scadenza del FECOM. Tra la banche
centrali viene attuato un sostegno monetario a
breve termine.
b) Gli stati membri
possono concedersi reciprocamente un contributo
finanziario a medio termine.
Allinizio degli
anni 80 si assistette ad una accentuazione
della crisi economica degli anni 70 e negli
stati membri cominciarono a manifestarsi tendenze al
protezionismo e al ripiegamento verso un certo
nazionalismo. La solidarietà cominciò ad entrare in
crisi a causa dellinasprimento tra interessi
comunitari e nazionali. I problemi connessi con la
struttura istituzionale della Comunità europea
limitavano la sua capacità dazione; inoltre
gli anni 80 furono caratterizzati anche da
negoziati difficoltosi per lampliamento della
Comunità verso Sud.
Il 12 giugno 1981
aderì alla Comunità europea anche la Grecia, dopo
che il trattato di adesione era stato firmato ad
Atene il 28 maggio 1979.
Il 12 giugno 1985
vennero firmati i trattati di adesione di Spagna e
Portogallo, che sarebbero entrati in vigore l1
gennaio 1986. Queste due adesioni trasformarono
lassetto politico della Comunità in quanto a
uno sviluppo tendenzialmente imperniato
sullunificazione politica, subentrava
unimpostazione di stampo più economico.
Il 1 gennaio 1986 la
Spagna e il Portogallo entrano a far parte della
Comunità attraverso i trattati che sono stati
firmati rispettivamente a Madrid e a Lisbona il 12
giugno 1985.
Lintegrazione
europea è stata possibile attraverso lAtto
unico europeo (AUE), adottato dai capi di stato e di
governo nel vertice di Lussemburgo del 1985. La sua
entrata in vigore contemporaneamente con
ladesione di Spagna e Portogallo.
LAUE si prefigge
principalmente la realizzazione di un mercato
interno, il cui comportamento porta a
unestensione notevole dei settori nei quali le
decisioni intervengono a livello europeo. I singoli
Stati, cui spettavano fino a quel momento le
decisioni politiche per garantire il buon
funzionamento del mercato, vedono trasferita al
sistema politico della Comunità una parte sempre
maggiore dei loro poteri e, conseguentemente,
leffettiva capacità di agire della comunità
diventa uno dei problemi più dibattuti
nellEuropa degli anni 90.
Infatti, le conseguenze
del mercato interno in termini di politica sia
interna che esterna rendono necessaria
ladeguamento al nuovo stato di cose i vari
aspetti della Comunità: monetaria, ambiente,
politica estera, sicurezza interna ed esterna.
Riguardo alla politica
monetaria la Comunità è riuscita a compiere dei
passi decisivi.
Il 7 febbraio 1992, la
firma del trattato sullUnione Europea a
Maastricht ha delineato con chiarezza le tappe di
attuazione dellUnione economica e monetaria:
- il 1°gennaio 1994
è iniziata la seconda fase, che si prefigge
di consentire al maggior numero possibile di
Stati membri la partecipazione alla fase
finale e di avviare i lavori preparatori per
listituzione di una Banca Centrale
Europea; si crea lI.M.E. (Istituto
Monetario Europeo che deve preparare la fase
di transizione allEuro predisponendo
per il maggio 1998 una relazione che indichi
gli Stati da ammettere alla prima fase
dellUnione monetaria);
- precisi criteri
determinano la partecipazione alla fase
finale: stabilità dei prezzi, rigore di
bilancio pubblico, convergenza dei tassi di
interesse a lungo termine, partecipazione al
sistema monetario europeo constabilità dei
tassi per 2 anni consecutivi : si vedano i
parametri di convergenza.
Il vertice di
Maastricht ha contribuito inoltre a potenziare la
politica estera e di sicurezza comune: in tal senso
si definisce
- limpegno di
tutti gli Stati membri a porre una politica
estera di sicurezza comune in tutti i
settori;
- lazione
comune, una volta adottata
allunanimità dal Consiglio dei
Ministri, è seguita dalle successive
decisioni prese a maggioranza qualificata;
- lUnione
dellEuropa occidentale (UEO) formerà
parte integrante dellUnione europea e
dellAlleanza atlantica.
Le altre decisioni del
vertice di Maastricht hanno come obiettivo la
creazione di una cittadinanza europea, il
potenziamento della cooperazione nei settori della
politica interna ed esterna, ma soprattutto
unestensione delle prerogative del Parlamento
europeo.
Nonostante i progressi
compiuti grazie al trattato sullUE, restano
ancora da realizzare varie riforme politiche.
Nel "dopo
Maastricht" lintegrazione europea
dipenderà dal modo in cui si riusciranno a
perseguire due obiettivi fondamentali: da un lato, un
approfondimento dellUnione e
unintensificazione delle politiche esistenti
per poter agire con maggiore incisività (problema
de3llarmonizzazione delle politiche e delle
legislazioni nazionali con quelle comunitarie);
dallaltro, la capacità di gestire gli
ampliamenti già realizzati e quelli previsti
(annessione di nuovi paesi dellest europeo:
Europa dei 26)
Dunque, Maaastricht e
il mercato interno, rappresentano due tentativi di
dare impulso alla capacità dazione della
Comunità per poter affrontare con strumenti più
efficaci i numerosi compiti che la politica europea
ha ancora davanti a sé.
Il 1 gennaio 1995,
lAustria, la Finlandia e la Svezia entrano
nellUnione dopo che i trattati di adesione sono
stati firmati a Corfù il 24 e 25 giugno 1994.
Fin dallinizio si
sono registrate varie forme organizzative, diverse
forme di adesione, ritmi diversi nellattuazione
delle politiche. Pertanto, questo sistema così
complesso e variegato non può che seguire un
programma ben definito. Calibrando
lintegrazione si possono evidenziare tre
modelli:
- la rapida
integrazione di un nucleo forte di Stati
membri, sulla base delle decisioni adottate a
Maastricht in materia di unione politica e
monetaria;
- la decisione di
ununione politica indipendentemente
dalla partecipazione allUnione
economica e monetaria;
- la creazione di
ununione politica da parte degli stati
membri dellUEO, privilegiando nel
processo di approfondimento politico le
scelte in materia di sicurezza comune.
OBIETTIVI
DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Il Trattato di
Maastricht, approvato il 7 febbraio 1992, stabilisce
alcuni importanti obiettivi:
- LIBERA
CIRCOLAZIONE DELLE MERCI (art. 9 del
Trattato di Maastricht): principio che
comporta ununione doganale, ossia il
divieto di imporre dazi doganali per
limportazione e lesportazione fra
gli stati membri;
- ABOLIZIONE
DELLE RESTRIBUZIONI QUANTITATIVE TRA GLI
STATI MEMBRI (art. 30): sono vietate fra
gli stati membri le restrizioni quantitative
allimportazione;
- LIBERA
CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE (CITTADINANZA
DELLUNIONE art. 8): ogni cittadino
dellUnione ha diritto di circolare,
soggiornare e lavorare liberamente nel
territorio degli stati membri (articoli 48 e
8A);
- ............DEI
SERVIZI, ossia delle attività
industriali, artigianali, commerciali;
- ............DEI
CAPITALI (art. 64): essa avviene
attraverso la libera restrizione ai movimenti
dei capitali appartenenti a persone residenti
negli stati membri;
- LO SVILUPPO DI
UNA STRETTA COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLA
GIUSTIZIA DEGLI AFFARI INTERNI;
- LA PROMOZIONE
DEL PROGRESSO ECONOMICO E SOCIALE attraverso
una coesione economica e sociale e
linstaurazione di ununione
monetaria;
- IL MANTENIMENTO
DEL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI.
Al fine del pieno
raggiungimento degli obiettivi sopracitati,
lUnione Europea attua diverse politiche:
-POLITICA ECONOMICA
(art. 102A): gli stati membri e la Comunità agiscono
nel rispetto dei principi di uneconomia aperta
e in libera concorrenza, al fine di favorire
unefficace distribuzione delle risorse e
unequa distribuzione delle ricchezze;
-POLITICA COMMERCIALE
(art. 110): al fine di ridurre le barriere doganali e
di sopprimere le restrizioni agli scambi
internazionali, la Comunità Europea intende
instaurare ununione doganale tra gli stati
membri;
-POLITICA SOCIALE (art.
117): al fine di raggiungere un miglioramento del
tenore di vita e di lavoro dei cittadini, la
Comunità Europea attua il funzionamento del mercato
comune, che favorirà larmonizzarsi dei sistemi
sociali, inoltre la Comunità contribuisce allo
sviluppo di unistruzione (art. 126) di
qualità, incentivando la cooperazione tra gli stati
membri;
-POLITICA CULTURALE
(art. 128): la Comunità contribuisce al pieno
sviluppo delle culture degli stati membri nel
rispetto delle loro diversità nazionali e regionali;
-POLITICA SANIARIA
(ART. 129): la Comunità contribuisce a garantire un
livello elevato di protezione della salute umana,
incoraggiando la cooperazione tra gli stati membri;
-POLITICA INDUSTRIALE
(art. 130): al fine di raggiungere un sistema di
mercati aperti e concorrenziali tra gli stati membri;
la loro azione è volta a promuovere un ambiente
favorevole a un ambiente favorevole
alliniziativa e allo sviluppo delle imprese,
per favorire un migliore sfruttamento del potenziale
industriale, delle innovazioni di ricerca e di
sviluppo tecnologico;
-POLITICA AMBIENTALE
(art. 130R). La politica della Comunità in materia
persegue:
- la salvaguardia,
la tutela e il miglioramento della qualità
ambientale;
- la protezione
della salute umana;
- lutilizzazione
razionale delle risorse naturali;
- la promozione di
misure per risolvere i problemi
dellambiente a livello regionale e
mondiale;
-POLITICA MONETARIA
(art. 105), per raggiungere ununione monetaria.
Per raggiungere gli
obiettivi allinterno di ogni singola politica,
lU.E. si prefigge delle norme
comunitarie, che formano il cosiddetto
diritto comunitario:
- I REGOLAMENTI:
sono obbligatori, si rivolgono a ogni stato
membro indistintamente, e non è necessaria
una legge di recepimento. Hanno, però, un
limite: non sono applicati se, e solo se,
vanno o contro la costituzione dello stato o
contro i diritti invionalbili;
- LE DIRETTIVE: sono
provvedimenti obbligatori nei fini, ma
lasciano libertà di mezzi nel recepimento:
in Italia, dal 1986, cè la Legge
Pergola che stabilisce che le direttive
si adottano con decreti legislativi previa
legge delega comunitaria;
- LE DECISIONI:
servono per richiamare il comportamento
negativo dello stato in questione e la sua
attuazione è obbligatoria;
- I PARERI: sono
obbligatori ed esprimono il giudizio negativo
o positivo ad esempio del Parlamento Europeo
per lentrata di nuovi Stati
nellU.E.;
- LE
RACCOMANDAZIONI: sono dei consigli che
lU.E. da a ogni singolo stato e non
sono obbligatori, ossia non sono
legislativamente vincolati.
- 1 Luglio 1990:
inizio prima fase con liberalizzazione totale
dei movimenti di capitali nei paesi
dellUnione Europea.
- 7 Febbraio 1992:
trattato di Maastricht: fissazione delle
tappe dellUnione monetaria
- 1 Gennaio 1994:
istituzione Istituto Monetario Europeo (IME)
con sede a Francoforte: verifica delle
politiche economiche degli Stati verso i
parametri di convergenza fissati dal Trattato
di Maastricht. Predisposizione della
relazione per lammissione
allUnione monetaria per il maggio 1998.
- Dicembre 1995:
durante il Consiglio europeo a Madrid:
adozione del nome "EURO" per la
moneta unica.
- Maggio 1998:
decisione relativa agli stati membri che
parteciperanno all EURO da parte del
Consiglio europeo; contestuale fissazione di
tassi di cambio fissi (irreversibili) tra le
valute che parteciperanno all EURO.
- Dal 1 gennaio
1999: entrata in vigore dei tassi di
cambio.
- Entro il 1
gennaio 1999: Preparazione finale della
Banca Centrale Europea e Sistema Europeo
Banche Centrali.
Il
consiglio adotta la normativa concernente la chiave
di ripartizione per la sottoscrizione del capitale,
la raccolta di informazioni statistiche, le riserve
minime, la consultazione della Banca Centrale Europea
e le ammende e le penalità di mora che possono
essere inflitte alle imprese.
La
Banca Centrale Europea ed il Sistema Europeo Banche
Centrali si preparano alla fase operativa:
istituzione della Banca Centrale Europea, adozione
del quadro regolamentare, sperimentazione della
politica monetaria,
- Dal 1 gennaio
1999: Definizione e attuazione della
politica monetaria unica in EURO.
Svolgimento delle
operazioni di cambio in EURO.
Emissione di titoli del
debito pubblico quotati sui mercati in EURO.
- Dal 1 gennaio
1999 sino al termine massimo 1 gennaio 2002:
Cambio alla pari delle valute, a tassi di
conversione irrevocabilmente fissati.
Preparazione della
transizione allEURO della pubblica
amministrazione.
Preparazione della
transizione allEURO del sistema
bancario e delle imprese pubbliche e private.
- Entro il
termine massimo del 1 gennaio 2002:
Avviare la circolazione delle banconote e
delle monete in EURO e il ritiro delle monete
e banconote nazionali.
- Entro il
termine massimo del 1 luglio 2002:
Completare la transizione nella
amministrazione pubblica e del sistema
privato.
ENTRATA IN VIGORE
DELL EURO A PIENO REGIME: lEuro
circolerà tra tutti gli operatori pubblici e privati
degli Stati membri dellUnione monetaria.
Precedentemente all'
EURO, il trattato prevedeva un'altra moneta: l'ECU
(European Currency Unit
o unità monetaria europea). L'ECU funge da unità di
conto fra gli stati membri. Questo è un paniere di
monete, ovvero è formato dai valori delle monete dei
vari stati membri dell'Unione.
Per questo motivo l'ECU
ha perso valore rispetto alle valute più stabili e
quindi il valore della nuova moneta tenderà' verso
quello delle monete più stabili simboleggiando
l'identità europea.
La nuova moneta, l'
EURO, entrerà in vigore dal 1 gennaio 1999 nei paesi
che possiedono i requisiti prescritti per partecipare
all' UEM (unione economica e monetaria). IL nome ha
il vantaggio di essere breve e di poter essere
scritto allo stesso modo in tutte le lingue
dell'Unione.
Dal 1gennaio1999 al 31
dicembre 2001 avverrà la fase di transizione in cui
ogni ente dovrà iniziare a mettere in moto il
meccanismo della conversione: essa avverrà sulla
base del tasso di conversione fissato nel maggio 1998
(1ECU=1EURO). Le nuove banconote, per le quali il
potere di emissione spetterà alla BCE (banca
centrale europea), verranno immesse al più tardi il
1 gennaio 2002, mentre le vecchie banconote nazionali
dovranno essere ritirate dalla circolazione entro i 6
mesi successivi.
Il nuovo accordo di
cambio avrà alcune caratteristiche simili a quelle
dell'attuale SME; in particolare i margini di
oscillazione resteranno ampi per scoraggiare la
speculazione. L'EURO sarà al centro del sistema,
ovvero i margini bilaterali di fluttuazione di
ciascuna moneta saranno definiti rispetto all'EURO,
che, ci si attende sarà la valuta "forte"
del sistema.
Quindi l'introduzione
della moneta unica non equivale ad una riforma
monetaria, ma a un'operazione di conversione.
Il lavoro preparatorio
per le nuove banconote mira a soddisfare diverse
esigenze: il bisogno di "certezza" del
comune cittadino, la capacità di esprimere il
messaggio dell'unità europea per la collettività
nel suo insieme.
In questa prospettiva
è stata stabilita l'articolazione della serie di
nuove banconote secondo la sequenza 1,2,5 e su sette
tagli (5,10.20,50,100,200,500 euro), mentre le monete
si articoleranno su otto tagli
(0,01-0,02-0,05-0,1-0,2-0,5-1-2 euro).Dal punto di
vista estetico, è stato definito per ciascun taglio
il formato (crescente all'aumentare del valore) e il
colore e sono stati previste caratteristiche
rilevabili al tatto per i ciechi. Il disegno delle
banconote accoglie il nome della divisa, l'acronimo
BCE nelle cinque lingue (BCE,ECB,EZB,EKT,EKP) e le
"dodici stelle simbolo dell' UE.
Per convincere gli
europei dell'utilità della moneta unica, occorre, da
un lato fornire loro informazioni complete,
dall'altro badare a prendere le decisioni politiche
con trasparenza.
L'accettazione da parte
dei cittadini della loro nuova moneta è pero' solo
il primo passo per il pieno successo dell'unione
monetaria.
IL
PROCESSO DI CONVERGENZA
Il trattato di
Maastricht stabilisce che per entrare nellarea
della moneta unica, lEURO, nella terza fase
dellunione economica e monetaria (UEM), gli
stati membri dellUnione europea dovranno
conseguire un livello di convergenza economico
elevato e sostenibile. Per "convergenza
economica" si intende, prevalentemente, un grado
uniforme e duraturo di stabilita dei prezzi ,di
equilibrio bilancio pubblico e di controllo del
debito pubblico.
La convergenza
economica mira a favorire la credibilità della Banca
Centrale Europea (BCE), necessaria a sua volta,
affinché questa possa perseguire la stabilita
dei prezzi, indicata dal trattato come suo obiettivo
primo. La convergenza è anche necessaria per
promuovere una crescita sostenibile e non
inflazionistica dellarea nel suo complesso e
prevenire tensioni e squilibri tra paesi fortemente
integrati.
I parametri di
convergenza
La valutazione della
convergenza economica ai fini dellammissione
alla moneta unica verrà incentrata su quattro
principali criteri macroeconomici relativi
allinflazione, alla finanza pubblica, al tasso
di cambio e al tasso di interesse.
- INFLAZIONE
(aumento dei prezzi)
In merito alla
stabilità dei prezzi il trattato stabilisce che gli
stati membri dovranno avere un andamento dei prezzi
sostenibile, ed un tasso medio dinflazione che
nellanno anteriore allesame (1997) non
supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre
stati membri che hanno conseguito i migliori
risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ex:
(1,3+1,6+2) /3=1,63
a) deficit pubblico
(debito di un anno dello stato) minore 3% PIL
Il rapporto tra il
disavanzo pubblico e il PIL non deve superare il
valore del 3%, a meno che il rapporto non sia
diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia
raggiunto un livello che si avvicina al valore di
riferimento; oppure, in alternativa che il
superamento del valore di riferimento sia solo
eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino
al valore di riferimento;
b) debito pubblico
minore 60% PIL
Il rapporto tra debito
pubblico e PIL non deve superare il valore di 60%, a
meno che detto rapporto non si stia riducendo in
misura sufficiente e non si avvicini al valore di
riferimento con ritmo adeguato
I=100
F=120
DEBITO PUBBLICO=20
Tasso di cambio
Il criterio relativo al
tasso di cambio stabilisce che lo stato membro debba
rispettare normali margini di fluttuazione stabiliti
dal meccanismo di cambio dello SME senza gravi
tensioni per almeno due anni prima dellesame.
- TASSI DI INTERESSE
a lungo termine
Il criterio relativo
alla convergenza dei tassi di interesse nominale a
lungo termine di uno stato membro, osservato in media
nellarco di un anno prima dellesame, non
deve eccedere di oltre 2 punti percentuali quello dei
tre stati membri, al massimo, che hanno conseguito i
migliori risultati in termini di stabilità dei
prezzi.
Va tenuto presente,
inoltre, che il trattato prescrive che nel valutare
la convergenza si tenga anche conto di altri fattori:
lo sviluppo dellECU, lintegrazione dei
mercati, il costo del lavoro e gli altri indici dei
prezzi.
IL
PATTO DI STABILITA E DI CRESCITA
Il patto di stabilità
e di crescita muove dallidea di rendere
più cogente, spedita ed efficace la procedura
dei disavanzi eccessivi stabilita dal trattato di
Maastricht, al fine di assicurare che i bilanci
pubblici degli stati membri rispettino il limite del
3% del rapporto disavanzo PIL. A tale scopo ogni
stato membro dovrà presentare un programma di
finanza pubblica di medio termine, tendente a un
pareggio o a un avanzo del bilancio pubblico, che
specifichi il sentiero di correzione, le principali
misure e limpegno ad agire nel caso di
deviazioni dei conti pubblici dal sentiero
programmato. Il programma sarà sottomesso
allattento controllo della Commissione Europea;
qualora il disavanzo pubblico ecceda, a parere della
commissione, dovrà dare avvio alle procedure sui
disavanzi eccessivi per lo stato membro in questione,
perché corregga questo disavanzo.
GLI
ORGANI ISTITUZIONALI DELU.E.
Gli organi
istituzionali dellU.E. sono esplicitati nella
parte V del trattato di Maastricht.
PARLAMENTO
EUROPEO
La sezione uno
dallarticolo 137 al 144 contempla il Parlamento
europeo, composto da 626 deputati e ha sede a
Strasburgo. Il Parlamento europeo, eletto a suffragio
universale diretto ogni cinque anni, è
lespressione democratica della volontà
politica dei popoli dellunione europea ed è il
più grande parlamento multinazionale del mondo. Le
sue funzioni sono analoghe a quelle di ogni altro
parlamento: approvare leggi ed eseguire
unazione di controllo sullattività del
potere esecutivo. Il Parlamento si considera
custode degli interessi europei e il difensore dei
diritti dei cittadini. I cittadini europei, infatti,
hanno il diritto di presentare al Parlamento delle
petizioni su questioni che rientrano nellambito
di competenza dellU.E. e in questo modo possono
denunciare casi di cattiva amministrazione
nellazione delle istituzioni europee.
I principali poteri di
cui dispone il Parlamento europeo si possono
distinguere in:
- poteri legislativi
- poteri in materia
di bilancio
- poteri di
controllo dellesecutivo
I poteri legislativi
I poteri legislativi
conferiti al parlamento sono:
- la procedura di
consultazione che il Parlamento formuli
un parere prima delladozione da parte
del Consiglio di una proposta legislativa
presentata dalla Commissione;
- la procedura di
codecisione pone su un piede di parità,
nel processo legislativo, il Parlamento e il
Consiglio;
- la procedura di
cooperazione consente al Parlamento di
proporre atti legislativi.
Poteri in materia di
bilancio
Il Parlamento europeo
approva ogni anno il bilancio dellUnione. La
procedura di bilancio consente al Parlamento di
proporre modifiche ed emendamenti alle proposte
iniziali della Commissione e al progetto del
Consiglio. In casi eccezionali esso può respingere
in blocco il bilancio e inoltre procede annualmente
alla valutazione della gestione del bilancio da parte
della Commissione prima di approvare i conti e di
concedere lo scarico sulla base della
relazione annuale della Corte dei conti.
Controllo
dellesecutivo
Il Parlamento, ogni
cinque anni, interviene direttamente nella nomina del
presidente e dei membri della Commissione. Inoltre
esso segue da vicino lattività della
Commissione esaminando le relazioni mensili e annuali
che essa è tenuta a presentargli.
CONSIGLIO
EUROPEO
La sezione due,
dallarticolo 145 al 154, contempla il Consiglio
europeo, formulato dai ministri dei 15 stati membri e
avente sede a Bruxelles. Il Consiglio
dellUnione europea è unistituzione che
non ha equivalenti al mondo. In questa sede, gli
stati membri legiferano in nome dellUnione
europea, definiscono i suoi obiettivi politici,
coordinano la politiche nazionali e compongono le
divergenze che esistono tra loro e con le altre
istituzioni. Il ruolo del Consiglio europeo
dellUnione è di stabilire le priorità,
definire gli orientamenti politici, dare
allUnione limpulso necessario al suo
sviluppo e comporre le divergenze.
Ogni riunione del
Consiglio riunisce i rappresentanti degli stati
membri, che devono rispondere ai parlamenti nazionali
e allopinione pubblica dei rispettivi paesi.
Attualmente, sono più di 25 i Consigli che si
riuniscono regolarmente tra cui i Consigli
Affari Generali, Economia e
finanza, Agricoltura ecc. Il
Consiglio europeo presenta al parlamento una
relazione dopo ogni sua riunione ed una relazione
annuale sui progressi compiuti dallUnione.
La Presidenza
La Presidenza del
Consiglio è esercitata a turno dagli stati membri,
che si succedono ogni sei mesi. I suoi compiti sono:
- organizzare e
presiedere tutte le riunioni;
- elaborare
compromessi accettabili e trovare soluzioni
pragmatiche ai problemi sottoposti
allesame del Consiglio;
- garantire coerenza
e continuità alle decisioni.
La legislazione
comunitaria
Le norme comunitarie
dettate dal Consiglio possono avere forma di:
- regolamenti:
direttamente applicabili senza necessità di
provvedimenti nazionali di attuazione;
- direttive:
vincolano gli stati membri per quanto
riguarda lobiettivo da raggiungere;
- decisioni:
obbligatorie in tutti i loro elementi per i
destinatari;
- raccomandazioni
e pareri: non sono legislativamente
vincolanti.
Organizzazione
Ogni stato membro ha
una propria delegazione nazionale a Bruxelles, che è
presieduta da rappresentanti permanenti che sono
abitualmente diplomatici con una lunga esperienza.
Essi sono riuniti nel Correre (Comitato dei
rappresentanti permanenti degli stati membri), che
preparano le sessioni ministeriali. Il Coreper si
riunisce settimanalmente ed il suo compito principale
consiste nel far sì che soltanto le questioni più
delicate siano trattate a livello ministeriale.
LA
COMMISSIONE
La sezione tre,
dallarticolo 155 al 163, contempla la
Commissione europea, formata da 20 membri e
avente sede a Bruxelles. Per il suo ruolo e le sue
responsabilità, la Commissione europea si colloca al
centro del processo di decisione politica
dellUnione europea. Infatti il Consiglio e il
Parlamento devono attendere una proposta della
Commissione prima di poter emanare un qualsiasi atto
legislativo, essa fa rispettare le direttive
europee e lintegrità del mercato unico,
sostiene le politiche dellagricoltura e
organizza i programmi di ricerca e di sviluppo
tecnologico.
I membri della
Commissione
La guida e
lorientamento della Commissione spettano ai
suoi venti membri che, in molti casi, hanno già
ricoperto importanti incarichi ministeriali nel
proprio Paese. I commissari sono tenuti ad
unassoluta indipendenza nei confronti dei
governi nazionali e ad agire esclusivamente
nellinteresse dellUnione europea. La
Commissione si riunisce una volta la settimana per
svolgere i suoi lavori che comprendono
labolizione di proposte, la messa a punto di
documenti politici e lesame dei principali
settori interessati dalle politiche europee.
Lattività
della Commissione
Il ruolo della
Commissione distingue tre funzioni:
- potere di
iniziativa legislativa;
- custode dei
trattati;
- gestione ed
esecuzione delle politiche dellUnione
europea e delle relazioni commerciali
internazionali.
Iniziativa
legislativa
Il processo legislativo
ha inizio con la preparazione di una proposta da
parte della Commissione persegue tre obiettivi
costanti: individuare linteresse europeo,
procedere a una consultazione ampia quando occorre e
rispettare il principio della sussidiarietà.
Interesse europeo
significa che una proposta legislativa tiene conto
della scelta migliore per lUnione europea e per
tutti i suoi cittadini.
La consultazione è
una fase essenziale per la preparazione di una
proposta; la sussidiarietà è applicata dalla
Commissione, al fine di garantire che lUnione
europea intervenga soltanto se gli obiettivi previsti
non possono essere adeguatamente realizzati dagli
stati membri.
Custode dei trattati
La Commissione vigila
sulla corretta applicazione della legislazione
comunitaria degli stati membri, avviando nei loro
confronti, in caso di inadempienza degli obblighi
derivati dai trattati, una procedura di infrazione.
La Commissione ha il potere di prendere provvedimenti
nei confronti di individui, imprese e organizzazioni
per violazione delle norme comunitarie. La
Commissione, inoltre, vigila con attenzione sulle
sovvenzioni pubbliche alle imprese e su certi tipi di
aiuti pubblici che in base al trattato devono
ottenere la sua approvazione.
Amministratore e
negoziatore
La Commissione amministra
il bilancio annuale dellUnione europea e i
poteri esecutivi di cui dispone sono assai vasti.
Essa definisce i testi di applicazione degli
atti da esso emanati, ha il potere di applicare le
disposizioni dei trattati in maniera di concorrenza
e disciplina le operazioni di fusione e acquisizione
di imprese al di là di una certa dimensione.
LA
CORTE DI GIUSTIZIA
La sezione quattro,
dallarticolo 164 al 168, contempla la Corte di
giustizia delle comunità europee, che a sede in
Lussemburgo. La Corte di giustizia è composta da
15 giudici e nove avvocati nominati di comune
accordano dagli stati membri per sei anni con
possibilità di rinnovare il mandato.
I giudici designano per
tre anni il presidente della Corte di giustizia. Egli
dirige le attività della Corte e ne presiede le
udienze. La Corte è assistita da avvocati che hanno
lufficio di presentare, con
limparzialità e in piena indipendenza
conclusioni motivate sugli affari sottoposti alla
Corte.
La Corte si riunisce in
seduta planetaria o in sezioni di tre o
cinque giudici. Essa deve riunirsi in seduta
plenaria qualora lo richieda uno stato membro o
unistituzione della comunità che è parte
della domanda.
Alla Corte di giustizia
è attribuito il compito di fornire le necessarie
garanzie giurisdizionali al fine di assicurare il
rispetto del diritto nellinterpretazione e
nellapplicazione dei trattati nonché nel
complesso delle attività della Comunità europea.
Ci si può rivolgere
alla Corte nellambito di cause proposte dagli
stati membri, dalle istituzioni comunitarie nonché
dai singoli e dalle imprese. Essa assicura
uninterpretazione uniforme del diritto
comunitario tramite una stretta cooperazione con
i giudici nazionali grazie ai procedimenti in via
pregiudiziale. La Corte di giustizia ha funzionato
con un solo grado di giurisdizionale sino al 1
settembre 1989. A tale data il Consiglio le ha
affiancato un Tribunale di primo grado allo scopo di
accrescere la tutela giurisdizionale dei singoli
cittadini.
IL
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
Il Tribunale di primo
grado è composto da 15 giudici nominati dagli
stati membri, per un mandato rinnovabile della
medesima durata. Il tribunale designa il Presidente
tra i suoi giudici, tuttavia esso non è assistito da
avvocati.
Il Tribunale di primo
grado è ormai competente ad esaminare qualsiasi
ricorso proposto dai singoli e dalle imprese, contro
decisioni delle istituzioni e degli organi
comunitari. Le sentenze del Tribunale possono essere
oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia
limitato alle questioni di diritto.
Il Tribunale si
riunisce in sezioni di tre o cinque giudici. Per
alcune cause importanti esso può riunirsi in seduta
planetaria. Vi sono due categorie di ricorsi che
possono essere proposti dinanzi alla Corte:
- RICORSI DIRETTI
che possono essere presenti direttamente
dalla Commissione, da altre istituzioni
comunitarie o da uno stato membro. Le cause
proposte da singoli o imprese che mettono in
questione la legittimità di un atto
comunitario sono assegnate direttamente al
Tribunale;
- DOMANDE DI
PRONUNCIA PREGIUDIZIONALE provenienti dai
giudici degli stati membri che necessitano di
una decisione su una questione di diritto
comunitario al fine di pronunciare una
sentenza.
CORTE
DEI CONTI
La sezione cinque,
dallarticolo 188A al 188C, contempla la Corte
dei conti europea ha sede in Lussemburgo.
La Corte dei conti
europea esercita una funzione di controllo delle
spese dellUnione europea, per verificare
che esse siano effettuate secondo le norme di
bilancio e i regolamenti finanziari vigenti, per gli
scopi cui sono destinate. La Corte dei conti
garantisce il rispetto dei principi morali,
amministrativi, contabili. Le relazioni della
Corte sono fonti di informazioni sulla gestione delle
finanze dellUnione europea.
Un controllo obiettivo
della Corte dà al contribuente la certezza che la
risorse finanziarie dellUnione sono gestite in
modo responsabile.
Tutte le istituzioni e
gli organi che hanno accesso ai fondi
dellUnione europea sono sottoposti a controllo
e devono fornire alla Corte dei conti le informazioni
e i documenti richiesti. Le istituzioni europee non
sono le uniche ad essere assoggettate a questo
controllo: le amministrazioni nazionali, regionali e
locali che gestiscono fondi comunitari e tutti i
benefici di aiuto comunitari, allinterno e
allesterno dellUnione europea, devono
risultare in regola agli occhi della Corte dei conti.
Il compito della Corte
e di suoi collaboratori è di verificare la
legittimità e la regolarità delle entrate e delle
uscite, nonché di garantire una sana gestione
finanziaria, verificando se gli obiettivi
perseguiti sono stati raggiunti. La Corte effettua
controlli sul posto: presso le istituzioni europee e
gli stati membri.
La responsabilità
principale di pervenire, indagare sulle irregolarità
è di chi gestisce ed attua i programmi
dellUnione europea.
Quando la Corte
individua errori, irregolarità o possibili casi di
frode, né da comunicazione alle amministrazioni e
agli organismi interessati, affinché prendano i
provvedimenti necessari.
Le osservazioni della
Corte sulla gestione delle finanze comunitarie sono
pubblicate sulla Gazzetta ufficiale, nella sua
relazione annuale che indica in quali campi sono
possibili dei miglioramenti. La relazione è
sottoposta allesame del Parlamento europeo che
decide se dare alla Commissione il discarico per
lesecuzione del bilancio.
La Corte inoltre può,
in qualsiasi momento, pubblicare relazioni speciali
su aspetti particolari della gestione del bilancio.
IL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
Nel capo tre,
dallarticolo 193 al 198, si contempla il
Comitato economico e sociale che ha sede a Bruxelles.
Il Comitato economico e
sociale è un organo di carattere esclusivamente
consultato, e formula dei pareri che sono espressi da
rappresentanti delle varie categorie della vita
economica e sociale dellUnione europea.
Ai membri del Comitato
spetta il titolo di Consiglieri; essi
provengono da unampia gamma di categorie
economiche e sociali. I membri del Comitato sono
suddivisi in tre gruppi: datori di lavoro,
lavoratori e attività diverse.
Pareri
Per taluni progetti
legislativi, la consultazione del Comitato da parte
della Commissione e del Consiglio è, secondo il
trattato, obbligatoria. Dal 1972 in poi, il Comitato
ha diritto di formulare dei pareri di propria
iniziativa su qualsiasi questione dinteresse
comunitario.
Non è mai stata
approvata alcuna norma europea di una certa
importanza senza che sia stato consultato il
Comitato.
Il lavoro di
discussione e di elaborazione dei pareri si svolge
allinterno di una struttura che comprende nove
sezioni con un relatore e un gruppo di studio per
ogni questione.
Lattività del
Comitato, poiché implica che i suoi membri trovino
un terreno di intesa su ogni questione e risolvano i
conflitti dinteresse fra i diversi gruppi
economici e sociali, costituisce un prezioso
contributo alla formazione del consenso nel processo
legislativo dellUnione europea.
Controllo sul
mercato unico
Il Comitato è
particolarmente qualificato per dare un contributo
diretto alla realizzazione del mercato unico. Esso
svolge un costante controllo del mercato interno e
richiama lattenzione sulle disfunzioni.
Il Comitato organizza
il FORUM DEL MERCATO INTERNO con lo scopo
di esaminare gli sviluppi della situazione. Il FORUM
permette al Comitato di agire come un osservatorio
permanente; indica i punti che sono stati tralasciati
e mette in evidenza le inesatte interpretazioni e le
reticenze che possono creare barriere tra i mercati e
ostacolare la libera circolazione dei beni, dei
servizi, dei capitali e delle persone.
IL
COMITATO DELLE REGIONI
Nel capo quattro,
dallarticolo 198A al 198C, si contempla il
Comitato delle regioni che ha sede a Bruxelles.
Il Comitato delle
regioni è la più giovane istituzione
dellUnione europea e la sua creazione riflette
la volontà degli stati membri di rispettare le
identità e le prerogative degli enti regionali e
locali, in modo da renderli partecipi dello sviluppo
e dellattuazione delle politiche europee.
Per la prima volta
nella storia dellUnione europea, esiste
lobbligo giuridico di chiedere il parere dei
rappresentanti delle collettività locali e regionali
sulle questioni che lo riguardano direttamente.
Il Comitato si divide
in otto commissioni, ognuna delle quali tratta
uno dei seguenti argomenti:
- sviluppo
regionale, sviluppo economico.
Sottocommissione:
finanze locali e regionali;
- assetto dello
spazio, agricoltura, caccia, pesca, foreste,
mare, montagna.
Sottocommissione:
turismo e spazio rurale;
- trasporti e reti
di comunicazione.
Sottocommissione:
telecomunicazioni;
- politiche urbane;
- assetto
territoriale, ambiente, energia;
- istruzione e
formazione;
- Europa dei
cittadini: ricerca, cultura, gioventù e
consumatori.
Sottocommissione: gioventù
e sport;
- coesione economica
e sociale, affari sociali e sanità pubblica.
Custode della
sussidiarietà
Il Comitato si è
rivelato un fermo sostenitore del principio della
sussidiarietà sin dalla sua prima sessione nel marzo
1994.
Il principio della
sussidiarietà stabilisce che le decisioni devono
essere il più vicino possibile ai cittadini,
quindi si oppone ad ogni forma di processo
decisionale centralizzato.
I 222 membri del
Comitato provengono dai livelli di amministrazione
più vicini al cittadino: presidente di regione,
sindaci, presidenti di consigli regionali e comunali.
Il trattato prevede la
consultazione del Comitato delle regioni da parte del
Consiglio o della Commissione nei seguenti settori:
reti transeuropee, sanità pubblica, istruzione,
gioventù e cultura.
Il Comitato può
formulare un parere di propria iniziativa anche su
altre questioni che non interessano direttamente la
città e le regioni, come per esempio
lagricoltura e la protezione ambientale.