Liceo linguistico europeo

"CAPITANIO"

- Bergamo -

INTRODUZIONE

IL PROGETTO "PENSARE EUROPEO"


LEZIONI PRELIMINARI


LAVORO DEI GRUPPI:

QUALE MOTORE PER L'EUROPA?

IL CONFRONTO TRA COSTRUZIONE EUROPEA E PENSIERO SOCIALE CRISTIANO

IL PRINCIPIO DELLA SUSSIDIARIETÀ NELL'UNIONE EUROPEA

I RAPPORTI TRA L'U.E. E IL RESTO DEL MONDO

L'U.E. E LA SFIDA DELLA DISOCCUPAZIONE

I DIRITTI DEL CITTADINO EUROPEO E LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DALL'U.E.

COSTRUZIONE DELL'IDENTITÀ EUROPEA

IL MOSAICO DELLE CULTURE

LA POLITICA EDUCATIVA DELL'U.E. (1)

LA POLITICA EDUCATIVA DELL'U.E. (2)

L'EUROPA DELL'EDUCAZIONE

ALCUNI CARATTERI SPECIFICI DEI DIVERSI SISTEMI SCOLASTICI IN EUROPA

» IL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO

IL SISTEMA SCOLASTICO TEDESCO

IL SISTEMA SCOLASTICO FRANCESE

IL SISTEMA SCOLASTICO INGLESE

L'INFORMAZIONE SULL'EDUCAZIONE IN EUROPA


HANNO COLLABORATO...

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COME CONTATTARCI

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LAVORO DEI GRUPPI

IL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO

Prof. Finazzi & pupils

Lavoro eseguito da: Nervi Nicole, Pedrini Eleonora, Spina Norma, Mutti Pamela, Panetta Rossella, Valsecchi Federica

Sistema scolastico prima della riforma

La formazione scolastica è basata sulla frequenza, a partire dal sesto anno di età, della scuola elementare (5 anni) prima, e della scuola media unificata (3 anni) poi.

Dopo aver assolto l’obbligo scolastico (14° anno di età), i giovani possono frequentare la scuola media superiore (5 anni), suddivisa in molteplici indirizzi, e conseguire il diploma di maturità, che abilita l’iscrizione all’università. L’accesso all’università è generalmente libero, ad eccezione di alcune Facoltà e dei Corsi di Diploma in cui vige il numero chiuso e si deve sostenere un esame di ammissione.

Sistema scolastico dopo la riforma dei cicli proposta dal ministro Berlinguer

1) Articolazione in cicli con unità base biennale (5 biennalità);

2) Valorizzazione degli anni ponte (1° anno del ciclo primario legato all’ultimo del ciclo dell’infanzia; l’ultimo del ciclo primario, 11-12 anni con il primo del ciclo secondario);

3) Distensione dell’alfabetizzazione primaria in tempi più lunghi (di fatto 5 anni);

4) Ampliamento della prima trance del ciclo secondario a 4 annualità e caratterizzazione di ogni biennalità garantendo insieme specificità e continuità.

1° biennio 5-7 anni

Accoglienza-valorizzazione delle potenzialità dei soggetti, rimozione degli ostacoli, prima strumentalità;

2° e 3° biennio 7-11 anni

Alfabetizzazione primaria come avvio al sapere, prevalenza del predisciplinare;

1° biennio ciclo secondario 11-13 anni

Alfabetizzazione disciplinare, compattamento dei saperi;

2° biennio ciclo secondario 13-15 anni

Orientamento – banco di prova della cultura, incontro concreto con le esperienze e le attività – larga opzionalità;

Triennio ciclo secondario 15-18 anni

Adesione ai diversi indirizzi culturali-professionali, esperienze formazione (lavoro), orientamento all’istruzione universitaria, ai corsi post secondaria e ai corsi formazione professionale avanzata.

Itinerario e tempi di attuazione

La cadenza degli interventi potrà riguardare l’adeguamento dei programmi scolastici d’insegnamento delle classi relativi agli anni scolastici indicati nel seguente modo:

a) Nel primo anno di attuazione della legge di riforma:

- ultimo anno della scuola materna (che diviene il 1° anno della scuola di base);

- 3°anno della scuola elementare (3° del ciclo primario );

- 1°anno della scuola media (5° del ciclo primaria );

- 1°anno della scuola secondaria superiore (2° del ciclo secondario, già adeguata in via amministrativa );

- 3°anno della scuola secondaria superiore (4° del ciclo secondario, già adeguata in via amministrativa ).

b) Nel secondo anno di attuazione della legge di riforma:

- 1° anno della scuola elementare (1°del ciclo primario);

- 4° anno della scuola elementare (4°del ciclo primario);

- 2° anno della scuola media (6°anno del ciclo primario );

- 2°anno della scuola secondaria superiore(3°del ciclo secondario);

- 4°anno della scuola superiore (5°del ciclo secondario).

c) Nel terzo anno di attuazione della legge di riforma:

- 2°anno della scuola elementare (2°del ciclo primario);

- soppressione del 5°anno della scuola elementare;

- in sostituzione del 3°anno della scuola media, istituzione del 1°anno del ciclo secondario;

- 5°anno della scuola secondaria superiore (6°del ciclo secondario, già adeguata in via amministrativa).

In breve, se la legge di riforma venisse emanata prima dell’inizio dell’anno scolastico 1998/1999, il nuovo ordinamento potrebbe essere completato entro l’anno scolastico 2000/2001, proprio all’inizio del nuovo millennio.

Revisione del sistema di valutazione

Si pone il problema della revisione e ridefinizione dell’intero sistema di valutazione coerente con il riordino (ogni biennio segna un passaggio) dei cicli proposti. La valutazione deve avvenire attraverso documenti (non scheda): ogni tappa biennale si concluderà con un documento che sintetizza il percorso formativo e il modo di stare dentro la proposta formativa da parte di ciascun alunno. Si introdurrà così il concetto (cultura) di documentazione come raccolta di informazioni che accompagna l’alunno nel suo itinerario scolastico (fascicolo personale).

Si sottolinea l’opportunità di mantenere la distinzione tra la funzione regolativa della valutazione (cioè quella di aggiustamento, autorettifica dell’offerta formativa in itinere) e quella certificativa-informativa che si sintetizza nella comunicazione ai genitori.

Al termine della scuola dell’obbligo il percorso si concluderà con un attestato con valore legale che segna la conclusione dell’itinerario formativo obbligatorio e l’ammissione all’eventuale proseguimento.

Il documento che sintetizza ogni tappa deve contenere:

1) Gli aspetti di prodotto (esiti di apprendimento);

2) Aspetti di processo (i modi di stare dentro al percorso compiuto dall’alunno e i modi di rispondere alla proposta della scuola da parte dell’alunno);

3) Aspetti di orientamento, evidenziando lo sviluppo potenziale dell’alunno e non solo ciò che oggi sa o sa fare: valutazione educativo-dinamica, si esclude ogni logica selettiva a favore di una cultura della valutazione formativa e orientativa.

La documentazione e la certificazione devono sintetizzare la risposta che ciascun alunno ha dato sia al "core-curriculum", che ha valore nazionale, sia al percorso opzionale testimoniando differenza degli interessi e delle attitudini personali di ciascuno.


Riforma dell’esame di maturità

Il 24 settembre 1997 la camera dei Deputati ha approvato le disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, che hanno come fine l’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi.

Contenuto dell’esame

L’esame di stato comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta intende accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività. La seconda ha per oggetto una delle materie attinenti al corso di studio per le quali l’orientamento vigente prevede verifiche scritte. La terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle discipline dell’ultimo anno e consiste nella trattazione sintetica di argomenti e nella risposta a quesiti multipli o singoli. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal Ministero della Pubblica Istruzione, mentre il testo della terza prova è predisposto dalla Commissione d’esame con modalità predefinite. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso.

Commissione

La commissione d’esame è nominata dal Ministro della Pubblica Istruzione ed è composta da non piu’ di otto membri, dei quali 50% interni ed il restante 50% esterni all’istituto, piu’ il presidente esterno.

Esito dell’esame

A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti alle prove scritte, al colloquio e al credito scolastico di ciascun candidato. La commissione d’esame dispone di:

-45 punti per la valutazione delle prove scritte,

-35 punti per la valutazione del colloquio orale,

-20 punti per la valutazione del credito scolastico,

per un totale di 100/100 che è il voto massimo, mentre il minimo è di 60/100.

La commissione d’esame può, motivatamente, integrare il punteggio ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato nella prova d’esame di almeno 70 punti.


La parità

Questo è un tema molto importante che si sta evidenziando soprattutto in questo mese dopo gli scioperi a Roma e davanti al Provveditorato di Bergamo.

Il problema della parità nasce dalla richiesta delle scuole cattoliche di una sovvenzione da parte dello Stato e dal parere negativo in merito da parte delle scuole statali.

In tale posizione si potrebbe ravvisare un errore costituzionale poiché la Costituzione, all’art.33 comma II, sancisce che "La Repubblica detta le norme generali sull’ istituzione e istituisce scuole statali per ogni ordine e grado".

Nel caso specifico del nostro indirizzo questa norma è disattesa; la nostra richiesta è stata pertanto che le scuole cattoliche che svolgono una funzione sostitutiva di indirizzi scolastici non garantiti dalla Stato, abbiano riconosciuta una sovvenzione per permettere il mantenimento della retta. A questa affermazione si potrebbe citare l’art.33 comma III della Costituzione che afferma " Enti e Privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri dello Stato".

L’assemblea Costituente non nega la possibilità di sovvenzioni, ma le rende a carattere facoltativo.


L’autonomia

Decreto ministeriale num. 765 del 27 /11/97

ART.1

In attesa della piena applicazione dei regolamenti di cui all’art. 21 della legge 15/03/97

Num.59 sono autorizzate, nel quadro di un programma da realizzare in ambito nazionale, sperimentazione volte a promuovere e sostenere i processi di autonomia delle Istituzioni scolastiche.

Le sperimentazioni di cui al comma 1 attengono ai seguenti aspetti:

a) adattamento del calendario scolastico;

b) flessibilità dell’orario e diversa articolazione della durata della lezione, nel rispetto del monte ore annuale complessivo previsto per ciascun curriculum e per ciascuna delle discipline ed attività comprese nei piani di studio, fermi restando la distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali ed il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi;

c) articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni , anche nel rispetto del principio dell’integrazione scolastica degli alunni con handicap;

d) organizzazione di iniziative di recupero e sostegno;

e) attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi;

f) realizzazione di attività organizzate in collaborazione con altre scuole e) con soggetti esterni per l’integrazione della scuola con il territorio;

g) iniziative di orientamento scolastico e professionale;

h) iniziative di continuità.

   
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