La formazione
scolastica è basata sulla frequenza, a partire dal
sesto anno di età, della scuola elementare (5 anni)
prima, e della scuola media unificata (3 anni) poi.
Dopo aver
assolto lobbligo scolastico (14° anno di
età), i giovani possono frequentare la scuola media
superiore (5 anni), suddivisa in molteplici
indirizzi, e conseguire il diploma di maturità, che
abilita liscrizione alluniversità.
Laccesso alluniversità è generalmente
libero, ad eccezione di alcune Facoltà e dei Corsi
di Diploma in cui vige il numero chiuso e si deve
sostenere un esame di ammissione.
1)
Articolazione in cicli con unità base biennale (5
biennalità);
2)
Valorizzazione degli anni ponte (1° anno del ciclo
primario legato allultimo del ciclo
dellinfanzia; lultimo del ciclo primario,
11-12 anni con il primo del ciclo secondario);
3) Distensione
dellalfabetizzazione primaria in tempi più
lunghi (di fatto 5 anni);
4) Ampliamento
della prima trance del ciclo secondario a 4
annualità e caratterizzazione di ogni biennalità
garantendo insieme specificità e continuità.
1° biennio
5-7 anni
Accoglienza-valorizzazione
delle potenzialità dei soggetti, rimozione degli
ostacoli, prima strumentalità;
2° e 3°
biennio 7-11 anni
Alfabetizzazione
primaria come avvio al sapere, prevalenza del
predisciplinare;
1° biennio
ciclo secondario 11-13 anni
Alfabetizzazione
disciplinare, compattamento dei saperi;
2° biennio
ciclo secondario 13-15 anni
Orientamento
banco di prova della cultura, incontro
concreto con le esperienze e le attività
larga opzionalità;
Triennio
ciclo secondario 15-18 anni
Adesione ai
diversi indirizzi culturali-professionali, esperienze
formazione (lavoro), orientamento allistruzione
universitaria, ai corsi post secondaria e ai corsi
formazione professionale avanzata.
La cadenza
degli interventi potrà riguardare ladeguamento
dei programmi scolastici dinsegnamento delle
classi relativi agli anni scolastici indicati nel
seguente modo:
a) Nel primo
anno di attuazione della legge di riforma:
- ultimo anno
della scuola materna (che diviene il 1° anno della
scuola di base);
- 3°anno
della scuola elementare (3° del ciclo primario );
- 1°anno della scuola
media (5° del ciclo primaria );
- 1°anno
della scuola secondaria superiore (2° del ciclo
secondario, già adeguata in via amministrativa );
- 3°anno
della scuola secondaria superiore (4° del ciclo
secondario, già adeguata in via amministrativa ).
b) Nel secondo
anno di attuazione della legge di riforma:
- 1° anno
della scuola elementare (1°del ciclo primario);
- 4° anno
della scuola elementare (4°del ciclo primario);
- 2° anno
della scuola media (6°anno del ciclo primario );
- 2°anno
della scuola secondaria superiore(3°del ciclo
secondario);
- 4°anno
della scuola superiore (5°del ciclo secondario).
c) Nel terzo
anno di attuazione della legge di riforma:
- 2°anno
della scuola elementare (2°del ciclo primario);
- soppressione
del 5°anno della scuola elementare;
- in
sostituzione del 3°anno della scuola media,
istituzione del 1°anno del ciclo secondario;
- 5°anno
della scuola secondaria superiore (6°del ciclo
secondario, già adeguata in via amministrativa).
In breve, se
la legge di riforma venisse emanata prima
dellinizio dellanno scolastico 1998/1999,
il nuovo ordinamento potrebbe essere completato entro
lanno scolastico 2000/2001, proprio
allinizio del nuovo millennio.
Si pone il
problema della revisione e ridefinizione
dellintero sistema di valutazione coerente con
il riordino (ogni biennio segna un passaggio) dei
cicli proposti. La valutazione deve avvenire
attraverso documenti (non scheda): ogni tappa
biennale si concluderà con un documento che
sintetizza il percorso formativo e il modo di stare
dentro la proposta formativa da parte di ciascun
alunno. Si introdurrà così il concetto (cultura) di
documentazione come raccolta di informazioni che
accompagna lalunno nel suo itinerario
scolastico (fascicolo personale).
Si sottolinea
lopportunità di mantenere la distinzione tra
la funzione regolativa della valutazione (cioè
quella di aggiustamento, autorettifica
dellofferta formativa in itinere) e quella
certificativa-informativa che si sintetizza nella
comunicazione ai genitori.
Al termine
della scuola dellobbligo il percorso si
concluderà con un attestato con valore legale che
segna la conclusione dellitinerario formativo
obbligatorio e lammissione alleventuale
proseguimento.
Il documento
che sintetizza ogni tappa deve contenere:
1) Gli aspetti
di prodotto (esiti di apprendimento);
2) Aspetti di
processo (i modi di stare dentro al percorso compiuto
dallalunno e i modi di rispondere alla proposta
della scuola da parte dellalunno);
3) Aspetti di
orientamento, evidenziando lo sviluppo potenziale
dellalunno e non solo ciò che oggi sa o sa
fare: valutazione educativo-dinamica, si esclude ogni
logica selettiva a favore di una cultura della
valutazione formativa e orientativa.
La
documentazione e la certificazione devono
sintetizzare la risposta che ciascun alunno ha dato
sia al "core-curriculum", che ha
valore nazionale, sia al percorso opzionale
testimoniando differenza degli interessi e delle
attitudini personali di ciascuno.
Il 24
settembre 1997 la camera dei Deputati ha approvato le
disposizioni per la riforma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, che hanno come fine
lanalisi e la verifica della preparazione di
ciascun candidato in relazione agli obiettivi
generali e specifici propri di ciascun indirizzo di
studi.
Contenuto dellesame
Lesame
di stato comprende tre prove scritte e un colloquio.
La prima prova scritta intende accertare la
padronanza della lingua italiana, nonché le
capacità espressive, logico-linguistiche e critiche
del candidato, consentendo la libera espressione
della personale creatività. La seconda ha per
oggetto una delle materie attinenti al corso di
studio per le quali lorientamento vigente
prevede verifiche scritte. La terza, a carattere
pluridisciplinare, verte sulle discipline
dellultimo anno e consiste nella trattazione
sintetica di argomenti e nella risposta a quesiti
multipli o singoli. I testi relativi alla prima e
alla seconda prova scritta sono inviati dal Ministero
della Pubblica Istruzione, mentre il testo della
terza prova è predisposto dalla Commissione
desame con modalità predefinite. Il colloquio
si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare
attinenti ai programmi e al lavoro didattico
dellultimo anno di corso.
Commissione
La commissione
desame è nominata dal Ministro della Pubblica
Istruzione ed è composta da non piu di otto
membri, dei quali 50% interni ed il restante 50%
esterni allistituto, piu il presidente
esterno.
Esito dellesame
A conclusione
dellesame di Stato è assegnato a ciascun
candidato un voto finale complessivo in centesimi,
che è il risultato della somma dei punti attribuiti
alle prove scritte, al colloquio e al credito
scolastico di ciascun candidato. La commissione
desame dispone di:
-45 punti per
la valutazione delle prove scritte,
-35 punti per
la valutazione del colloquio orale,
-20 punti per
la valutazione del credito scolastico,
per un totale
di 100/100 che è il voto massimo, mentre il minimo
è di 60/100.
La commissione
desame può, motivatamente, integrare il
punteggio ad un massimo di 5 punti ove il candidato
abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15
punti e un risultato nella prova desame di
almeno 70 punti.
Questo è un
tema molto importante che si sta evidenziando
soprattutto in questo mese dopo gli scioperi a Roma e
davanti al Provveditorato di Bergamo.
Il problema
della parità nasce dalla richiesta delle scuole
cattoliche di una sovvenzione da parte dello Stato e
dal parere negativo in merito da parte delle scuole
statali.
In tale
posizione si potrebbe ravvisare un errore
costituzionale poiché la Costituzione,
allart.33 comma II, sancisce che "La
Repubblica detta le norme generali sull
istituzione e istituisce scuole statali per ogni
ordine e grado".
Nel caso
specifico del nostro indirizzo questa norma è
disattesa; la nostra richiesta è stata pertanto che
le scuole cattoliche che svolgono una funzione
sostitutiva di indirizzi scolastici non garantiti
dalla Stato, abbiano riconosciuta una sovvenzione per
permettere il mantenimento della retta. A questa
affermazione si potrebbe citare lart.33 comma
III della Costituzione che afferma " Enti e
Privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti
di educazione, senza oneri dello Stato".
Lassemblea
Costituente non nega la possibilità di sovvenzioni,
ma le rende a carattere facoltativo.
Lautonomia
Decreto
ministeriale num. 765 del 27 /11/97
ART.1
In attesa
della piena applicazione dei regolamenti di cui
allart. 21 della legge 15/03/97
Num.59 sono
autorizzate, nel quadro di un programma da realizzare
in ambito nazionale, sperimentazione volte a
promuovere e sostenere i processi di autonomia delle
Istituzioni scolastiche.
Le
sperimentazioni di cui al comma 1 attengono ai
seguenti aspetti:
a) adattamento
del calendario scolastico;
b)
flessibilità dellorario e diversa
articolazione della durata della lezione, nel
rispetto del monte ore annuale complessivo previsto
per ciascun curriculum e per ciascuna delle
discipline ed attività comprese nei piani di studio,
fermi restando la distribuzione dellattività
didattica in non meno di cinque giorni settimanali ed
il rispetto dei complessivi obblighi annuali di
servizio dei docenti previsti dai contratti
collettivi;
c)
articolazione flessibile del gruppo classe, delle
classi o sezioni , anche nel rispetto del principio
dellintegrazione scolastica degli alunni con
handicap;
d)
organizzazione di iniziative di recupero e sostegno;
e) attivazione
di insegnamenti integrativi facoltativi;
f)
realizzazione di attività organizzate in
collaborazione con altre scuole e) con soggetti
esterni per lintegrazione della scuola con il
territorio;
g) iniziative
di orientamento scolastico e professionale;
h) iniziative
di continuità.